Art. 34.

      1. Per le copie formate nei casi previsti dall'articolo 24, nonché per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura civile, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di 2 euro per facciata.
      2. Quando la copia dell'atto da notificare è redatta dalla parte, spetta all'ufficiale giudiziario metà del diritto di cui al comma 1.